Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 19
Reintegrazione delle abilitazioni
In vigore dal 5 feb 1989
1. Le abilitazioni soggette ad un limite temporale e non mantenute in corso di validità ai sensi dell', comma 1, possono essere reintegrate entro cinque anni dalla data di scadenza prevista per ciascuna di esse.
2. Per la reintegrazione delle abilitazioni occorre:
a) una domanda;
b) un'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione;
c) superare un'accertamento d'idoneità in conformità ai programmi ministeriali.
3. La reintegrazione decorre dalla data di effettuazione dell'accertamento d'idoneità.
4. Ove la reintegrazione non possa aver luogo ai sensi del precedente comma 1, si può procedere al rilascio di nuove abilitazioni. In tal caso è prescritto un accertamento teorico-pratico di idoneità dell'interessato, da effettuarsi secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-19