Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 16
Rinnovo delle licenze e degli attestati
In vigore dal 5 feb 1989
1. Il rinnovo delle licenze e dell'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza può essere chiesto nei centottanta giorni precedenti la relativa scadenza e nei centottanta giorni successivi.
2. Per ottenere il rinnovo occorre:
a) una domanda;
b) 3 fotografie formato tessera, di cui una autenticata;
c) l'attività minima di volo o di lancio ovvero l'addestramento prescritto;
d) il certificato d'idoneità psicofisica;
e) l'esibizione del libretto personale di volo, ove sia prescritto, o del libretto dei lanci.
3. Il rinnovo decorre, in ogni caso, dal giorno successivo a quello della precedente scadenza.
4. Qualora il titolare di licenza od attestato non abbia svolto l'attività minima prescritta o l'addestramento richiesto ovvero non sia stato sottoposto ai prescritti controlli periodici, si applicano le disposizioni in materia di reintegrazione di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-16