Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 16

Rinnovo delle licenze e degli attestati

In vigore dal 5 feb 1989
1. Il rinnovo delle licenze e dell'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza può essere chiesto nei centottanta giorni precedenti la relativa scadenza e nei centottanta giorni successivi. 2. Per ottenere il rinnovo occorre: a) una domanda; b) 3 fotografie formato tessera, di cui una autenticata; c) l'attività minima di volo o di lancio ovvero l'addestramento prescritto; d) il certificato d'idoneità psicofisica; e) l'esibizione del libretto personale di volo, ove sia prescritto, o del libretto dei lanci. 3. Il rinnovo decorre, in ogni caso, dal giorno successivo a quello della precedente scadenza. 4. Qualora il titolare di licenza od attestato non abbia svolto l'attività minima prescritta o l'addestramento richiesto ovvero non sia stato sottoposto ai prescritti controlli periodici, si applicano le disposizioni in materia di reintegrazione di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-16

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