Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo I
Art. 14
Commissioni d'esame
In vigore dal 5 feb 1989
1. Agli accertamenti di idoneità si provvede normalmente con una commissione composta da non meno di tre membri, dei quali almeno uno appartenente al personale del Ministero dei Trasporti con funzioni di presidente, e dal segretario.
2. Possono essere nominati membri di commissione anche il direttore della scuola o del centro, che ha provveduto ad addestrare i candidati, ovvero un suo delegato, nonché esperti esterni all'amministrazione dello Stato.
3. La commissione è nominata dal dirigente generale del Ministero dei Trasporti, competente in materia di licenze ed abilitazioni aeronautiche; possono essere nominate distinte commissioni per gli accertamenti teorici e per quelli pratici.
4. Può essere nominato un unico commissario per gli accertamenti teorici che avvengano con il metodo delle domande a risposta multipla (quiz), per il conseguimento delle abilitazioni, le reintegrazioni e per le prove pratiche.
5. Gli esami per il conseguimento dei titoli aeronautici che abilitano all'esercizio di attività professionali si svolgono, di norma, in Roma. Gli esami per il conseguimento degli altri titoli aeronautici si svolgono, di norma, presso le scuole, i centri operativi o di addestramento.
6. L'esito delle prove deve risultare, per ogni candidato, da verbali redatti separatamente, per le prove teoriche e per quelle pratiche, su appositi moduli predisposti dal Ministero dei Trasporti. I verbali, a prove ultimate, devono essere trasmessi al competente servizio del Ministero dei Trasporti.
7. Gli elaborati delle prove teoriche devono essere conservati, a cura degli organi centrali o periferici, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'esito delle prove stesse.
8. L'esito delle prove teoriche viene pubblicato mediante affissione per un periodo di quindici giorni, di apposito avviso in albi o spazi situati nei locali sedi di esame. Dell'avvenuto superamento delle prove verrà data tempestiva comunicazione agli interessati a cura dell'Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-14