Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo I

Art. 10

Licenze, attestati, abilitazioni: esperienza ed addestramento

In vigore dal 5 feb 1989
1. I programmi d'addestramento, ivi compresi quelli relativi ai corsi, e l'attività minima di volo o di lancio per conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare licenze, attestati e abilitazioni, sono stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti. 2. L'attività minima di volo prevista non può essere, in ogni caso, inferiore a quella stabilita dalle norme internazionali e l'addestramento deve essere conforme ai criteri stabiliti nei manuali d'istruzione pubblicati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). 3. Negli stessi programmi può essere prevista la riduzione dell'attività di addestramento per particolari tipi di corsi, definiti come "corsi approvati", che per le loro caratteristiche di impostazione, sistematicità e continuità consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati dai programmi ministeriali con maggiore proficuità. 4. Una riduzione dell'attività di volo o di addestramento può, inoltre, essere prevista per coloro che abbiano: a) conseguito una licenza per una diversa categoria di aeromobili; b) conseguito una abilitazione attinente a quelle che essi intendono conseguire; c) svolto parte del programma su allenatore di volo. 5. Possono essere riconosciuti, ai fini previsti dal presente Regolamento, corsi d'addestramento effettuati in Italia o all'estero, in quanto conformi ai programmi ministeriali. 6. Possono altresì essere riconosciuti corsi di ripresa e d'addestramento avanzato (seminari), dedicati all'aggiornamento, all'approfondimento ed allo studio di tecniche operative, di pilotaggio e di paracadutismo.
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