Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo I

Art. 6

Licenze, attestati e abilitazioni: controlli d'addestramento

In vigore dal 5 feb 1989
1. I controlli d'addestramento, periodici o saltuari, hanno lo scopo di verificare che il titolare di licenze, attestati ed abilitazioni mantenga il livello di capacità, stabilito dai programmi ministeriali, per svolgere le attività autorizzate. 2. I controlli di addestramento periodici avvengono, di norma, nell'ambito di una scuola di pilotaggio, di paracadutismo o di un centro operativo o d'addestramento. Essi sono effettuati da piloti controllori, o da altri soggetti ritenuti idonei per le abilitazioni possedute, espressamente autorizzati dal Ministero dei Trasporti. 3. I controlli periodici possono essere compiuti anche dagli ispettori di volo ministeriali, ai quali compete, in ogni caso, di effettuare i controlli saltuari e di accertare che i piloti controllori o le altre persone autorizzate a compiere attività di controllo, si attengano, nello svolgimento delle funzioni di controllo dell'addestramento, ai criteri stabiliti dai programmi ministeriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-6

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