Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo I

Art. 4

Classificazione delle Abilitazioni

In vigore dal 5 feb 1989
1.Le abilitazioni si distinguono in: a) abilitazione al pilotaggio di aeromobili per: 1) categoria; 2) classe; 3) tipo. b) abilitazione alla radiotelefonia per aeromobile in lingua italiana o inglese; c) abilitazione al volo acrobatico; d) abilitazione al motoaliante; e) abilitazione al traino di aliante con velivolo; f) abilitazione al lancio di paracadutisti (velivolo, elicottero, pallone o dirigibile); g) abilitazione all'uso di aviosuperfici; h) abilitazione allo svolgimento di attività aeree particolari con velivoli (attività agricola); i) abilitazione allo svolgimento di attività aeree particolari con elicottero (lavoro in montagna, attività fuori costa); l) abilitazione al volo strumentale (IFR) su velivolo; m) abilitazione al volo strumentale (IFR) su elicottero; n) abilitazione di istruttore di paracadutismo; o) abilitazione di istruttore di volo su pallone libero; p) abilitazione di istruttore di volo su dirigibile; q) abilitazione di istruttore di volo su aliante; r) abilitazione di istruttore di volo su velivolo (VFR), con estensioni all'addestramento per: 1) volo strumentale (IFR); 2) volo acrobatico; 3) uso di superfici in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato; s) abilitazione di istruttore di volo su elicottero (VFR), con estensione all'addestramento per: 1) volo strumentale (IFR); t) abilitazione di pilota collaudatore di produzione; u) abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore. 2. Le abilitazioni per categoria comprendono: a) velivoli; b) elicotteri; c) autogiri; d) alianti; e) palloni (aria calda o gas); f) dirigibili. 3. Le abilitazioni per classe comprendono: a) per i velivoli: 1) aeroplani monomotore; 2) idrovolanti monomotore; 3) aeroplani plurimotore; 4) idrovolanti plurimotore. b) per gli elicotteri: 1) elicotteri monomotore (alternativo); 2) elicotteri monomotore (a turbina); 3) elicotteri plurimotore. 4. Nell'ambito dell'abilitazione per classe possono essere previste sottoclassi e può, inoltre, essere previsto un limite di peso massimo al decollo. 5. L'abilitazione per classe può essere rilasciata solamente per gli aeromobili certificati per un solo pilota. 6. L'abilitazione per tipo è prescritta per: a) i velivoli certificati per più di un pilota; b) tutti i tipi di elicotteri per i quali non venga rilasciata una abilitazione per classe; c) quei tipi di aeromobili per i quali la predetta abilitazione sia prevista dai programmi ministeriali d'addestramento. 7. L'abilitazione per tipo viene rilasciata per svolgere le funzioni di pilota responsabile o di copilota su un determinato tipo di aeromobile, come definito nell', lettera cc). 8. Le abilitazioni per classe e per tipo possono essere limitate ad attività di volo condotto secondo le regole del volo a vista (VFR), oppure estese ad attività di volo condotto secondo le regole del volo strumentale (IFR). 9. In luogo dell'abilitazione per classe o tipo possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per voli di addestramento, collaudo o altri speciali voli, col divieto di effettuare servizi di lavoro aereo, di trasporto di linea e non di linea. Le suddette autorizzazioni, che sono rilasciate per iscritto, devono avere la durata strettamente necessaria all'effettuazione degli specifici voli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-4

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