Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 5 feb 1989
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI LICENZE, ATTESTATI
E ABILITAZIONI AERONAUTICHE
(Definizioni)
a) PILOTARE: governare un aeromobile durante il tempo di volo.
b) MEMBRO DI EQUIPAGGIO: titolare di una licenza o di un attestato aeronautico, incaricato di funzioni essenziali alla condotta di un aeromobile, o di altre mansioni a bordo, durante il tempo di volo.
c) MEMBRO DI EQUIPAGGIO - ALLIEVO: allievo, o titolare di licenza o attestato aeronautico, in addestramento per il conseguimento di licenze, abilitazioni, o attestati aeronautici.
d) PILOTA: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, autorizzato a pilotare aeromobili civili.
e) ALLIEVO: persona in addestramento per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico con le relative abilitazioni.
f) PILOTA ALLIEVO: pilota titolare di almeno una licenza aeronautica, in addestramento per il conseguimento di altra licenza o abilitazione aeronautica.
g) COPILOTA: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, addetto al pilotaggio di un aeromobile in collaborazione con il pilota responsabile quando sia richiesto un equipaggio di condotta plurimo. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il copilota occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a destra e negli elicotteri il posto di pilotaggio a sinistra.
PILOTA RESPONSABILE: pilota titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, che ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il pilota responsabile occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a sinistra, negli elicotteri il posto di pilotaggio a destra e negli aeromobili, con posti di pilotaggio in tandem, il posto anteriore.
i) COMANDANTE DI AEROMOBILE: pilota titolare di licenza professionale, iscritto con tale qualifica negli albi professionali, a cui l'esercente affida il comando dell'aeromobile.
l) PILOTA DI SUPPORTO: titolare di licenza di pilotaggio (velivolo o elicottero) autorizzato ad assistere il pilota responsabile nei casi previsti dai programmi ministeriali.
m) TECNICO DI VOLO: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico.
n) TECNICO DI VOLO PER I COLLAUDI: titolare di licenza aeronautica professionale, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico.
o) NAVIGATORE: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto a specifiche mansioni nel pilotaggio di aeromobili in servizio di trasporto pubblico.
p) ASSISTENTE DI VOLO: titolare di specifica abilitazione professionale, incaricato di svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico.
q) INCARICATO DI ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE: titolare di licenza aeronautica professionale, operante di norma nell'ambito di un centro operativo o d'addestramento, autorizzato ad impartire istruzione di volo nei casi previsti dai programmi ministeriali.
r) CONTROLLORE D'ADDESTRAMENTO: titolare di licenza professionale, operante nell'ambito di una scuola di pilotaggio, centro operativo o di addestramento, autorizzato a svolgere funzioni di controllo periodico d'addestramento e controllo in linea.
s) ISTRUTTORE: titolare di specifica abilitazione, autorizzato ad impartire istruzione di volo o di paracadutismo presso le scuole di pilotaggio o di paracadutismo, i centri operativi o d'addestramento.
t) COLLAUDATORE: pilota professionista, in possesso di specifica abilitazione che autorizza a svolgere particolari mansioni a bordo di aeromobili non in servizio di trasporto pubblico.
u) ISPETTORE DI VOLO: pilota professionista che svolge funzioni di controllo di volo, ad esso direttamente attribuite da leggi o regolamenti.
v) SCUOLA DI PILOTAGGIO O DI PARACADUTISMO: scuola autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, per il conseguimento di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche.
z) CENTRO OPERATIVO O D'ADDESTRAMENTO: idonea organizzazione autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, nei casi stabiliti dai programmi ministeriali.
aa) CATEGORIA DI AEROMOBILE: classificazione di aeromobili, secondo caratteristiche basiche fondamentali, quali: velivolo, elicottero, aliante, pallone libero, dirigibile;
bb) CLASSE DI AEROMOBILE: raggruppamento di aeromobili, all'interno della categoria, aventi comuni caratteristiche di costruzione o di manovra;
cc) TIPO DI AEROMOBILE: l'insieme di aeromobili costruiti sullo stesso progetto fondamentale, ancorchè modificato, purchè le modifiche non comportino un cambiamento delle caratteristiche di volo e della tecnica di pilotaggio.
dd) ALLENATORE DI VOLO: uno dei seguenti tipi di dispositivi approvati dal Ministero dei Trasporti nel quale vengono simulate, a terra, condizioni di volo:
1) simulatore di volo:
- riproduce fedelmente la cabina di pilotaggio di un determinato tipo d'aeromobile così da simulare, in modo realistico, le parti meccaniche, elettriche, elettroniche, i dispositivi di controllo degli impianti, l'ambiente in cui operano i membri d'equipaggio, le prestazioni e le caratteristiche di volo dello specifico tipo d'aeromobile;
2) allenatore per le procedure di volo:
- riproduce in modo realistico l'ambiente di una cabina di pilotaggio, nel quale vengono simulate le indicazioni degli strumenti, dispositivi di controllo degli impianti meccanici, elettrici, elettronici, etc., le prestazioni e le caratteristiche di volo di una particolare classe di aeromobili;
3) allenatore per il volo basico strumentale:
- è munito di specifici strumenti con i quali viene simulato l'ambiente di una cabina di pilotaggio di un aeromobile, atto a volare in condizioni di volo strumentale.
ee) NOTTE: le ore comprese tra la fine del crepuscolo civile serale e l'inizio del crepuscolo civile mattutino, ovvero ogni altro periodo compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole, definito quale periodo notturno con decreto del Ministro dei Trasporti.
ff) VMC - (Visual Meteorological Conditions):
Condizioni meteorologiche, espresse con il riferimento alla visibilità, distanza ed altezza delle nubi, che sono uguali o superiori a quelle stabilite dalle regole del volo a vista.
gg) IMC - (Instrument Meteorological Conditions):
Condizioni meteorologiche, espresse con riferimento alla visibilità, distanza ed altezza delle nubi, che sono inferiori a quelle stabilite dalle regole del volo a vista.
hh) VFR - (Visual Flight Rules):
Il complesso delle regole che disciplinano la condotta del volo con riferimenti esterni, in condizioni meteorologiche VMC.
ii) IFR - (Instrument Flight Rules):
Il complesso delle regole che disciplinano la condotta del volo con il solo riferimento agli strumenti, in condizioni meteorologiche IMC o VMC.
ll) PIC - (Pilot in Command):
Pilota responsabile della condotta dell'aeromobile.
mm) PICUS - (Pilot in Command under Supervision):
Pilota in addestramento, che svolge la funzione di pilota responsabile sotto la sorveglianza del pilota incaricato dell'attività d'istruzione.
nn) TEMPO DI VOLO: attività di volo valutata per il conseguimento, la validità, il rinnovo e la reintegrazione di licenze, attestati ed abilitazioni.
Il tempo di volo può comprendere:
1) volo da pilota responsabile:
- tempo di volo durante il quale il pilota ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell'aeromobile;
2) volo da copilota:
- tempo di volo effettuato da copilota per la condotta di un aeromobile per il quale sia richiesto, dal certificato di navigabilità o da disposizioni ministeriali, un equipaggio minimo di almeno due piloti;
3) volo di istruzione:
- tempo di volo durante il quale un pilota istruttore o altro pilota espressamente autorizzato impartisce istruzione in volo, qualificata come tale dai programmi ministeriali, a bordo di un aeromobile, ovvero tempo di volo durante il quale un allievo pilota o un pilota allievo riceve la medesima istruzione;
4) volo da solo pilota:
- tempo di volo durante il quale un allievo è il solo occupante di un aeromobile;
5) volo da ispettore di volo:
- tempo di volo durante il quale un ispettore di volo ministeriale espleta attività di volo per il controllo dell'addestramento degli equipaggi di condotta e del rispetto delle norme tecnico operative, nonché per il conseguimento, la rinnovazione, la reintegrazione o il mantenimento di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche;
6) volo del personale navigante non pilota:
- tempo di volo durante il quale l'allievo in addestramento o il titolare di una licenza o attestato esercita attività di volo diversa da quella di pilotaggio;
7) volo a vista:
- tempo di volo durante il quale il pilota conduce un aeromobile secondo le regole del volo a vista (VFR);
8) volo strumentale:
- tempo di volo durante il quale un pilota conduce un aeromobile con il solo ausilio degli strumenti e senza alcun riferimento visivo esterno;
9) volo IFR:
- tempo di volo durante il quale un pilota conduce un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (IFR);
10) volo su aliante:
- tempo di volo su aliante rimorchiato o non, dal momento in cui l'aliante comincia a muoversi per il decollo fino al momento in cui si arresta al termine del volo;
11) volo su aliante rimorchiato:
- tempo di volo su aliante rimorchiato da un velivolo, dal momento in cui questo comincia a muoversi per il decollo fino al momento dello sgancio del meccanismo di rimorchio.
oo) ALLENAMENTO STRUMENTALE A TERRA: tempo durante il quale un pilota effettua su allenatore di volo esercitazioni pratiche di volo strumentale simulato a terra;
pp) LICENZE ED ATTESTATI PROFESSIONALI: titoli aeronautici che consentono l'esercizio delle attività autorizzate ricevendo compensi di qualsiasi natura.
L'esercizio di tali funzioni è definito attività professionale.
qq) LICENZE ED ATTESTATI NON PROFESSIONALI: titoli aeronautici che consentono l'esercizio delle attività autorizzate senza ricevere compensi di qualsiasi natura.
L'esercizio di tali funzioni è definito attività non professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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