Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo I

Art. 2

Licenze e Attestati

In vigore dal 5 feb 1989
1. Le attività di volo e quelle connesse direttamente al volo sono subordinate al possesso delle seguenti licenze: a) per l'esercizio dell'attività di pilota: 1) Licenza di pilota privato di velivolo; 2) Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo; 3) Licenza di pilota commerciale di velivolo; 4) Licenza di pilota di linea di velivolo; 5) Licenza di pilota privato di elicottero; 6) Licenza di pilota commerciale di elicottero; 7) Licenza di pilota di linea di elicottero; 8) Licenza di pilota di autogiro; 9) Licenza di pilota di aliante; 10) Licenza di pilota di pallone libero; 11) Licenza di pilota di dirigibile. b) per l'esercizio di attività diverse da quelle di pilota: 1) Licenza di navigatore; 2) Licenza di tecnico di volo; 3) Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione; 4) Licenza di tenico di volo per i collaudi di sperimentazione; c) per l'esercizio dell'attività di paracadutista: 1) Licenza di paracadutista; d) per l'esercizio di attività inerenti ai servizi a terra: 1) Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica. 2. È richiesto un apposito attestato per: a) effettuare voli da solo pilota in qualità di allievo pilota; b) svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili. 3. Qualora vengano richieste licenze, relative all'esercizio dell'attività di pilota, per più di una categoria di aeromobili, si possono rilasciare distinte licenze o una sola licenza. Nella singola licenza sono indicate le abilitazioni conseguite per le varie categorie di aeromobili, quali risultano dal successivo , comma 2. 4. Non è consentito includere in una licenza, rilasciata specificatamente per una singola categoria, altre categorie di aeromobili con l'indicazione delle relative attività autorizzate. 5. Le attività consentite dalla licenza di pilota di autogiro sono fissate con decreto del Ministro dei Trasporti:
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-2

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