Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo I
Art. 5
Licenze, attestati e abilitazioni: validità
In vigore dal 5 feb 1989
1. La licenza consta di una licenza base e delle relative abilitazioni: essa viene rilasciata, di norma, per l'esercizio dell'attività di pilota, con l'annotazione dell'abilitazione relativa alla categoria, classe o tipo di aeromobile sul quale il candidato ha superato la prova pratica di idoneità.
2. L'attestato di allievo pilota ha validità di due anni; alla scadenza può essere rilasciato un nuovo attestato, purchè sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento e dai programmi ministeriali.
3. L'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili e le licenze base hanno validità di cinque anni dalla data del rilascio e sono rinnovabili alla scadenza.
4. Le abilitazioni al volo strumentale hanno validità di un anno; le abilitazioni di istruttore di volo, di paracadutismo e di pilota collaudatore hanno validità di due anni; tutte le altre abilitazioni, salvo l'onere relativo all'attività di volo o all'addestramento, non sono soggette a scadenza.
5. Il titolare può esercitare le attività consentite dalle licenze, dagli attestati e dalle relative abilitazioni qualora:
a) sia in possesso del certificato di idoneità psicofisica;
b) gli sia stata convalidata la prescritta attività minima di volo o di lancio, salvo quanto diversamente stabilito al successivo , comma 11, o abbia svolto l'addestramento richiesto;
c) siano stati effettuati, ove previsti dai programmi ministeriali, i controlli periodici d'addestramento.
6. L'effettuazione dei prescritti controlli d'addestramento deve essere annotata a cura dei piloti controllori, o delle altre persone autorizzate, negli appositi spazi del libretto personale di volo ovvero della licenza o dell'attestato.
7. Il mancato esercizio delle attività autorizzate dalle abilitazioni soggette a scadenza per un periodo superiore a cinque anni comporta la decadenza dalle abilitazioni medesime, salvo quanto disposto al successivo , comma 4.
8. La scadenza della licenza base sospende la validità delle relative abilitazioni: le stesse riprenderanno la loro efficacia con la rinnovazione della licenza.
9. Le licenze e gli attestati scaduti da più di cinque anni comportano la decadenza dai titoli medesimi e dalle relative abilitazioni, salvo quanto disposto al successivo , comma 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-5