Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 42

Libretto personale di volo e libretto di attestazione dell'istruzione

In vigore dal 24 mag 1992
(Libretto personale di volo e libretto di attestazione dell'istruzione) 1. Il Ministero dei Trasporti rilascia ai titolari di licenze aeronautiche, che svolgono attività di volo, il libretto personale di volo sul quale vengono annotati, a cura degli interessati, i voli effettuati. 2. A richiesta degli interessati l'attività di volo è convalidata, con visto nell'apposito spazio previsto nel libretto personale di volo, dall'Ufficio Controllo del Traffico dell'aeroporto su cui è stato effettuato l'atterraggio, o dalla competente Direzione di Circoscrizione di Aeroporto, sulla base dei dati forniti dagli organi preposti all'assistenza al volo. 3. L'attività di volo può essere anche convalidata dalle Direzioni di Circoscrizione di Aeroporto sulla base dei dati risultanti dal quaderno tecnico di bordo e dalla dichiarazione specifica resa dal pilota interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15. 4. L'attività di volo dei titolari di licenze aeronautiche professionali, impiegati dalle imprese di navigazione aerea che effettuino i servizi di trasporto di linea, non di linea e di lavoro aereo, o dalle imprese di costruzioni aeronautiche, può essere convalidata sulla base della documentazione, fornita dalle imprese medesime, purchè nel computo e nell'attribuzione del tempo di volo siano osservate le disposizioni del presente Regolamento. 5. L'attività degli ispettori di volo ministeriali è convalidata dal competente Ufficio centrale delle licenze ed abilitazioni aeronautiche, sulla base dei dati risultanti dal libretto di volo dell'interessato, confermati dal Capo del Servizio che ne ha disposto l'impiego. 6. La scuola di pilotaggio e di paracadutismo, il centro operativo o d'addestramento, rilascia agli allievi il libretto di attestazione dell'istruzione, sul quale viene annotata, sotto la responsabilità del direttore della scuola, ovvero del centro, e del capo istruttore, che vi appongono entrambi il visto, l'attività d'addestramento svolta in conformità ai programmi ministeriali. 7. L'attività di addestramento in volo e l'annotazione degli esiti finali dei corsi e dei seminari di volo viene trascritta, a cura dell'interessato, sul libretto personale di volo ed è convalidata dalla Direzione di Circoscrizione di Aeroporto competente, sulla base dei dati annotati sul predetto libretto di attestazione dell'istruzione, provvedendo ad acquisire agli atti gli estratti del libretto di attestazione dell'istruzione. 8. L'attività aeroscolastica degli istruttori di volo e dei piloti incaricati di attività d'istruzione e di controllo, può essere convalidata dalla Direzione di Circoscrizione di Aeroporto competente, anche sulla base della documentazione fornita dalle scuole di volo, dai centri operativi o d'addestramento presso cui i medesimi operano, con riferimento, ove ritenuto necessario, ai dati relativi alle ore di volo risultanti dal quaderno tecnico di bordo. 9. Alle imprese di navigazione aerea ed a quelle di costruzioni aeronautiche, alle scuole, ai centri operativi o d'addestramento, e fatto obbligo di conservare, per un periodo di cinque anni, la documentazione attinente all'attività di volo e d'addestramento per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dei Trasporti. 10. L'attività di volo non convalidata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche se annotata sul libretto di volo, non è riconosciuta ai fini del conseguimento, mantenimento in corso di validità, rinnovo e reintegrazione delle licenze e delle abilitazioni. 11. Non è prescritta convalida, ai sensi del presente articolo, per quella attività di volo per la quale l'Amministrazione provveda direttamente alla rivelazione elettronica dei dati.La convalida non è, inoltre, prescritta per l'attività di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validità e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attività ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o d'addestramento; tale attività e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione. 12. I modelli del libretto personale di volo, del libretto di attestazione dell'istruzione e del quaderno tecnico di bordo sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo