Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 40
Attribuzione del tempo di volo
In vigore dal 5 feb 1989
1. Il tempo di volo è attribuito per la categoria d'aeromobile nella quale e stato svolto, nel modo seguente:
a) per intero, se effettuato:
1) come pilota responsabile;
2) come pilota istruttore;
3) come ispettore di volo, in relazione alle specifiche mansioni svolte;
4) come pilota incaricato di attività d'istruzione;
5) come pilota controllore d'addestramento;
6) come copilota di aeromobile per la cui condotta sia richiesto dal certificato di navigabilità o da disposizioni ministeriali, la presenza di un copilota, purchè l'interessato sia, in ogni caso, in possesso dell'abilitazione al pilotaggio del tipo d'aeromobile impiegato;
7) come allievo pilota o pilota allievo in addestramento a doppio comando o sotto la sorveglianza del pilota incaricato dell'attività d'istruzione;
8) come tecnico di volo, tecnico di collaudo in volo, allievo o titolare;
9) come navigatore.
L'attività di cui al punto 6) può essere attribuita solamente per metà ai fini del conseguimento di una licenza di livello superiore.
b) per metà, se effettuato;
1) con mansioni di pilota di supporto, nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali, a condizione che l'interessato sia in possesso dell'abilitazione al pilotaggio dell'aeromobile impiegato;
c) per un terzo, e non oltre 200 ore annue, se effettuate:
1) da piloti membri d'equipaggio, abilitati al tipo di velivolo, che occupino a bordo posizioni diverse da quelle di pilota responsabile o copilota, nei soli casi previsti dai programmi ministeriali.
2. L'attività di volo svolta su motoalianti può essere attribuita alla categoria velivolo o aliante; quella effettuata su autogiro non può essere attribuita alla categoria elicotteri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-40