Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo II

Art. 36

Visiste mediche effettuate all'estero

In vigore dal 5 feb 1989
1. Quando il titolare di una licenza o attestato si trovi all'estero, alla data in cui deve sottoporsi a visita medica periodica, e considerato valido l'accertamento di idoneità psicofisica effettuato presso gli organi sanitari riconosciuti dalle competenti autorità aeronautiche di uno dei paesi aderenti all'Organizzazione dell'Aviazione Civile. Internazionale (OACI), purchè non sussista un precedente giudizio di non idoneità emesso dagli organi sanitari italiani. 2. L'esito della visita medica viene fatto annotare, dagli organi sanitari esteri, nella parte della licenza o dell'attestato destinata a tale scopo, mentre l'originale del certificato di idoneità psicofisica e inviato a cura dell'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei Trasporti. 3. Non possono essere effettuate all'estero più di due visite mediche consecutive. Il periodo di validità delle stesse non può eccedere i 24 mesi per i titolari di licenze che non consentano attività professionali ed i 12 mesi per i titolari di licenze o attestati che abilitino all'esercizio di attività professionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-36

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