Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo II

Art. 31

Visite mediche periodiche

In vigore dal 5 feb 1989
1. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sottoindicati: a) 24 mesi per 1) l'allievo pilota; 2) il pilota privato di velivolo; 3) il pilota privato di elicottero; 4) il pilota di autogiro; 5) il pilota di aliante; 6) il pilota di pallone libero; 7) il pilota di dirigibile; 8) l'addetto a svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza; 9) il paracadutista. Tale periodo e ridotto a 12 mesi quando il titolare della licenza o dell'attestato abbia superato il quarantesimo anno di età. b) 12 mesi per 1) il pilota commerciale limitato di velivolo; 2) il pilota commerciale di velivolo; 3) il pilota commerciale di elicottero; 4) il pilota di linea di velivolo; 5) il pilota di linea di elicottero; 6) il navigatore; 7) il tecnico di volo; 8) il tecnico di volo per i collaudi di produzione; 9) il tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione; 10) i titolari di licenze comunque autorizzati a svolgere attività professionali (istruttore di volo su aliante, pallone, dirigibile). Tale periodo è ridotto a 6 mesi quando il titolare della licenza abbia superato il quarantesimo anno di età. La visita medica di accertamento periodico viene effettuata dietro presentazione della licenza o dell'attestato. 3. I titolari di licenza od attestato, in occasione di ogni visita periodica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare temporaneamente le attività consentite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-31

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