Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo II
Art. 31
Visite mediche periodiche
In vigore dal 5 feb 1989
1. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sottoindicati:
a) 24 mesi per 1) l'allievo pilota;
2) il pilota privato di velivolo;
3) il pilota privato di elicottero;
4) il pilota di autogiro;
5) il pilota di aliante;
6) il pilota di pallone libero;
7) il pilota di dirigibile;
8) l'addetto a svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza;
9) il paracadutista.
Tale periodo e ridotto a 12 mesi quando il titolare della licenza o dell'attestato abbia superato il quarantesimo anno di età.
b) 12 mesi per 1) il pilota commerciale limitato di velivolo;
2) il pilota commerciale di velivolo;
3) il pilota commerciale di elicottero;
4) il pilota di linea di velivolo;
5) il pilota di linea di elicottero;
6) il navigatore;
7) il tecnico di volo;
8) il tecnico di volo per i collaudi di produzione;
9) il tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione;
10) i titolari di licenze comunque autorizzati a svolgere attività professionali (istruttore di volo su aliante, pallone, dirigibile).
Tale periodo è ridotto a 6 mesi quando il titolare della licenza abbia superato il quarantesimo anno di età.
La visita medica di accertamento periodico viene effettuata dietro presentazione della licenza o dell'attestato.
3. I titolari di licenza od attestato, in occasione di ogni visita periodica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare temporaneamente le attività consentite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-31