Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo II
Art. 28
Richiesta di visite mediche
In vigore dal 5 feb 1989
1. La visita medica di accertamento iniziale dell'idoneità psicofisica viene effettuata dietro richiesta di una scuola di pilotaggio ovvero dell'interessato.
2. Ai fini della validità delle licenze e degli attestati aeronautici l'interessato deve richiedere la visita medica periodica secondo le scadenze e le modalità previste ai successivi .
3. La visita medica straordinaria può essere disposta dal Ministero dei Trasporti o da quello della Sanità, salvo il caso di cui al successivo , comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-28