Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo II
Art. 29
Classi di visite mediche
In vigore dal 5 feb 1989
1. Le visite mediche sono di prima, di seconda e terza classe.
2. La visita medica di prima classe è richiesta per tutte le licenze che autorizzano l'esercizio di attività professionali di volo o di paracadutismo.
3. La visita medica di seconda classe è richiesta per tutti gli attestati e per le licenze che autorizzano l'esercizio di attività non professionali di volo o di paracadutismo.
4. La visita medica di terza classe è richiesta per le licenze che autorizzano l'esercizio di attività connesse con i servizi a terra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-29