Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo II
Art. 34
Certificazione delle visite mediche
In vigore dal 5 feb 1989
1. I competenti organi sanitari, che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psicofisica, rilasciano all'interessato un certificato di idoneità ovvero di non idoneità da allegare alla licenza o all'attestato, conforme al modello stabilito dal Ministero dei Trasporti d'intesa con quello della Sanità.
2. L'esito delle visite mediche di accertamento iniziale, di appello e straordinarie, come pure l'esito delle visite mediche in cui siano apposte una o più limitazioni, di quelle periodiche che accertino la non idoneità, viene comunicato a cura dei predetti organi sanitari al Ministero dei Trasporti, entro sette giorni dalla loro effettuazione.
3. L'esito della visita medica, che accerti la non idoneità permanente al volo di un iscritto al fondo di previdenza del personale di volo, e comunicato all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di quindici giorni dalla data della decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-34