Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo II

Art. 37

Clausola di flessibilità per le deficienze psicofisiche

In vigore dal 5 feb 1989
1. Il Ministero dei Trasporti non può rilasciare, rinnovare o reintegrare licenze o attestati se l'interessato non risulti in possesso dei requisiti psicofisici richiesti. 2. Le licenze o gli attestati possono essere tuttavia rilasciati, rinnovati o reintegrati se: a) la deficienza rispetto ad un determinato requisito, sia questo espresso o meno in termini numerici, non sia tale che l'esercizio delle attività consentite dalla licenza o dall'attestato possa compromettere la sicurezza del volo. A tale fine gli organi sanitari possono tener conto di ogni abilità, capacità ed esperienza di rilievo posseduta dall'interessato, anche richiedendo che il medesimo venga sottoposto a prove d'abilità in volo da parte del Ministero dei Trasporti; b) vengano apposte una o più limitazioni alla licenza o attestato, qualora il sicuro esercizio delle attribuzioni della licenza o attestato dipenda dal rispetto di tali limitazioni. 3. Quando i competenti organi sanitari dichiarino l'idoneità, in presenza di deficienza di un determinato requisito psicofisico, devono farne menzione nel certificato relativo alla visita medica ed indicare i limiti da apporre alle licenze o agli attestati. Una copia del suddetto certificato deve essere inviato dagli stessi organi sanitari al Ministero dei Trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-37

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