Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo II
Art. 37
Clausola di flessibilità per le deficienze psicofisiche
In vigore dal 5 feb 1989
1. Il Ministero dei Trasporti non può rilasciare, rinnovare o reintegrare licenze o attestati se l'interessato non risulti in possesso dei requisiti psicofisici richiesti.
2. Le licenze o gli attestati possono essere tuttavia rilasciati, rinnovati o reintegrati se:
a) la deficienza rispetto ad un determinato requisito, sia questo
espresso o meno in termini numerici, non sia tale che l'esercizio
delle attività consentite dalla licenza o dall'attestato possa
compromettere la sicurezza del volo. A tale fine gli organi sanitari possono tener conto di ogni abilità, capacità ed esperienza di
rilievo posseduta dall'interessato, anche richiedendo che il medesimo
venga sottoposto a prove d'abilità in volo da parte del Ministero
dei Trasporti;
b) vengano apposte una o più limitazioni alla licenza o attestato, qualora il sicuro esercizio delle attribuzioni della licenza o attestato dipenda dal rispetto di tali limitazioni.
3. Quando i competenti organi sanitari dichiarino l'idoneità, in presenza di deficienza di un determinato requisito psicofisico, devono farne menzione nel certificato relativo alla visita medica ed indicare i limiti da apporre alle licenze o agli attestati. Una copia del suddetto certificato deve essere inviato dagli stessi organi sanitari al Ministero dei Trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-37