Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo II
Art. 33
Spese relative alle visite mediche
In vigore dal 5 feb 1989
1. Le spese relative alle visite di accertamento d'idoneità psicofisica (iniziali, periodiche, straordinarie e di appello) sono a carico dell'esaminando, fermo restando quanto disposto dal DPR 31 luglio 1980 n. 620 sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
2. Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono stabilite con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Ministro della Difesa, salvo per quelle erogate dall'istituto Medico Legale, che vengono fissate con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Ministro della Sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-33