Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo II
Art. 35
Validità dei certificati di idoneità psicofisica iniziale e periodica
In vigore dal 5 feb 1989
1. I certificati di idoneità psicofisica hanno, di norma, una validità corrispondente al periodo di tempo previsto per le visite mediche di cui al precedente , comma 1, salvo che gli organi sanitari non ritengano, in relazione allo stato di salute degli interessati, di ridurre tale periodo.
2. Il titolare di licenze o attestati aeronautici può sottoporsi a nuova visita medica periodica nei trenta giorni che precedono la scadenza del certificato di idoneità psicofisica. La validità della visita medica decorre, in tal caso, dal giorno successivo alla scadenza della precedente visita.
3. Qualora la visita periodica sia stata effettuata senza l'osservanza dei termini indicati nel precedente comma 2, la validità decorre dal giorno della sua effettuazione.
4. Il certificato di idoneità psicofisica deve essere allegato alla licenza o all'attestato, salvo quanto disposto al successivo , comma 2, per le visite effettuate all'estero; in mancanza di tale certificato, la licenza o l'attestato non sono validi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-35