Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo II

Art. 32

Visite mediche straordinarie

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero dei Trasporti ed il Ministero della Sanità, ogni qualvolta vengano a conoscenza di una malattia o di una lesione inabilitante, anche temporanea, che abbia colpito il titolare di una licenza o di un attestato, ovvero quando vi sia divergenza sul giudizio di idoneità psicofisica, possono disporre con provvedimento motivato che l'interessato venga sottoposto a visita medica straordinaria di controllo. 2. La società, l'ente ovvero il privato, deve inviare a visita medica straordinaria i titolari di licenza o di attestato che, a seguito di malattia o lesione, non abbiano potuto svolgere l'attività professionale per un periodo superiore a 20 giorni, nonché i predetti titolari che si ritiene siano affetti da alcolismo o siano farmaco o tossicodipendenti. Nei casi suindicati la visita straordinaria può essere disposta anche da parte degli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - del Ministero della Sanità. 3. Nei casi di guarigione da malattia, lesione, o pregresso intervento chirurgico, gli interessati devono presentare ai competenti organi sanitari la documentazione sanitaria relativa all'affezione sofferta. 4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell'articolo 200, comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare. 5. Il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato inviato a visita medica straordinaria non può esercitare le attività consentite dalla licenza, dall'attestato e dalle relative abilitazioni e non può riprendere le attività stesse se non a seguito dell'esito favorevole della visita medica straordinaria di controllo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-32

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