Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. IV
Art. 24
Conversione di licenze e abilitazioni conseguite all'estero
In vigore dal 5 feb 1989
1. Le licenze e le abilitazioni aeronautiche rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) o della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e quelle relative al paracadutismo, riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.), possono essere sostituite con i corrispondenti titoli italiani, purchè i requisiti in base ai quali i titoli stranieri sono stati rilasciati, siano eguali od equivalenti a quelli prescritti dal presente Regolamento.
2. Per conseguire le equivalenti licenze e abilitazioni italiane, il titolare di licenza straniera deve superare le prove prescritte dai programmi ministeriali, salvo quanto diversamente stabilito dalle convenzioni internazionali.
3. Le prove teoriche hanno luogo, di norma, con il metodo delle domande a risposta multipla (quiz).
4. Le modalità del rilascio sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti.
5. I cittadini stranieri in possesso di licenze e delle relative abilitazioni italiane, non possono svolgere, in Italia, attività professionale se non previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti, fatte salve, in ogni caso, le convenzioni internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-24