Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 20

Domande

In vigore dal 5 feb 1989
1. Chiunque intenda conseguire, rinnovare o reintegrare licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche deve presentare domanda, secondo schemi prestabiliti e con l'osservanza delle leggi sul bollo, al Ministero dei Trasporti. 2. La domanda per il conseguimento dell'attestato di allievo pilota deve essere indirizzata al direttore della Direzione di Circoscrizione Aeroportuale (D.C.A.) ove ha sede la scuola di pilotaggio che ha provveduto all'addestramento. 3. Le domande per il conseguimento di licenze ed attestati devono essere corredate dai seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) tre fotografie formato tessera, di cui una autenticata; c) atto di assenso di chi esercita la patria potestà, se trattasi di minore; d) estratto del libretto dell'attestazione d'istruzione con la dichiarazione, rilasciata da una scuola di pilotaggio, o da un centro operativo o d'addestramento, attestante che l'aspirante ha frequentato il corso d'istruzione previsto dai programmi ministeriali, ove richiesto, e che è idoneo a sostenere gli esami; e) copia autenticata del titolo di studio, quando previsto dal presente Regolamento. 4. I titolari di una licenza o attestato possono fare riferimento a certificati e documenti di cui l'Amministrazione sia già in possesso, purchè non scaduti di validità. 5. Le domande per conseguire un'abilitazione aeronautica devono essere, di norma, corredate solamente dalla documentazione di cui al comma 3, lettera d).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-20

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