Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 15

Rilascio delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni

In vigore dal 5 feb 1989
1. L'attestato di allievo pilota è rilasciato, di norma, dal direttore della Circoscrizione di Aeroporto ove ha sede la scuola di volo che ha impartito l'addestramento. Tutti gli altri titoli aeronautici sono rilasciati, rinnovati e reintegrati dal dirigente del Ministero dei Trasporti preposto all'Ufficio delle licenze ed abilitazioni aeronautiche. 2. Il rilascio, la rinnovazione e la reintegrazione di licenze ed attestati sono sottoposti al pagamento delle tasse previste dalle disposizioni di legge in vigore. 3. Non possono conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare o reintegrare licenze, attestati e le relative abilitazioni coloro che siano affetti da alcolismo o risultino farmaco o tossicodipendenti, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 4. Agli accertamenti necessari per l'applicazione di quanto disposto al comma 3 si provvede d'ufficio. 5. Per i cittadini stranieri gli accertamenti di cui al comma 4 sono sostituiti dal nulla osta del Ministero dell'Interno, salvo quanto stabilito al successivo e nelle convenzioni internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-15

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