Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 15
15 / 83Rilascio delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni
In vigore dal 5 feb 1989
1. L'attestato di allievo pilota è rilasciato, di norma, dal direttore della Circoscrizione di Aeroporto ove ha sede la scuola di volo che ha impartito l'addestramento. Tutti gli altri titoli aeronautici sono rilasciati, rinnovati e reintegrati dal dirigente del Ministero dei Trasporti preposto all'Ufficio delle licenze ed abilitazioni aeronautiche.
2. Il rilascio, la rinnovazione e la reintegrazione di licenze ed attestati sono sottoposti al pagamento delle tasse previste dalle disposizioni di legge in vigore.
3. Non possono conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare o reintegrare licenze, attestati e le relative abilitazioni coloro che siano affetti da alcolismo o risultino farmaco o tossicodipendenti, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
4. Agli accertamenti necessari per l'applicazione di quanto disposto al comma 3 si provvede d'ufficio.
5. Per i cittadini stranieri gli accertamenti di cui al comma 4 sono sostituiti dal nulla osta del Ministero dell'Interno, salvo quanto stabilito al successivo e nelle convenzioni internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-15