Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo I

Art. 13

Controllo straordinario di idoneità

In vigore dal 5 feb 1989
1. Il Ministero dei Trasporti può sottoporre a controlli straordinari in volo o sull'allenatore di volo il titolare di licenza o attestato che: a) abbia provocato un incidente aereo; b) sia stato giudicato non idoneo alla visita medica di controllo per un periodo di tempo superiore a sei mesi; c) abbia subito la sospensione della licenza o dell'attestato ai sensi del presente Regolamento. 2. Nel corso del controllo l'interessato dovrà dimostrare, secondo quanto disposto dai relativi programmi ministeriali, la persistenza della propria idoneità a svolgere le funzioni relative alla licenza od all'attestato posseduti. 3. I controlli straordinari sono sempre effettuati da ispettori di volo ministeriali o da idonei funzionari ministeriali espressamente delegati. 4. Le spese per i controlli straordinari sono sempre a carico degli interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo