Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo I
Art. 13
Controllo straordinario di idoneità
In vigore dal 5 feb 1989
1. Il Ministero dei Trasporti può sottoporre a controlli straordinari in volo o sull'allenatore di volo il titolare di licenza o attestato che:
a) abbia provocato un incidente aereo;
b) sia stato giudicato non idoneo alla visita medica di controllo per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
c) abbia subito la sospensione della licenza o dell'attestato ai sensi del presente Regolamento.
2. Nel corso del controllo l'interessato dovrà dimostrare, secondo quanto disposto dai relativi programmi ministeriali, la persistenza della propria idoneità a svolgere le funzioni relative alla licenza od all'attestato posseduti.
3. I controlli straordinari sono sempre effettuati da ispettori di volo ministeriali o da idonei funzionari ministeriali espressamente delegati.
4. Le spese per i controlli straordinari sono sempre a carico degli interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-13