Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo I
Art. 9
Limite massimo di età
In vigore dal 24 mag 1992
1. Le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Il limite di cui al comma 1 e ridotto al compimento del sessantesimo anno di età per:
a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purchè almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni;
b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico;
c) piloti collaudatori di produzione e sperimentatori;
d) istruttori di paracadutismo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-9