Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. III

Art. 22

Validità, rinnovo e reintegrazione delle licenze civili del personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato

In vigore dal 5 feb 1989
(Validità, rinnovo e reintegrazione delle licenze civili del personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato) 1. Le disposizioni sulla validità, il rinnovo, la reintegrazione si applicano anche al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, in possesso degli attestati, delle licenze e abilitazioni civili. 2. L'attività di volo, di lancio, l'addestramento ed i controlli di addestramento svolti nei reparti o nuclei di appartenenza, equivalenti a quelli prescritti per le corrispondenti licenze e abilitazioni civili, sono validi per mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare le licenze e gli attestati aeronautici. 3. Le modalità per il riconoscimento e la certificazione delle predette attività sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, sentiti i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Difesa e dell'Agricoltura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-22

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