Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo III
Art. 45
Licenza di pilota privato di velivolo
In vigore dal 5 feb 1989
1. La licenza di pilota privato di velivolo, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:
a) svolgere su velivoli le funzioni di pilota responsabile, o di copilota, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR);
b) trasportare passeggeri in voli non remunerati;
c) svolgere ogni altra attività di volo, non remunerata, che sia consentita, previo specifico addestramento, dai programmi ministeriali.
2. Sono esclusi, per tutte le attività consentite dal precedente comma 1, compensi di qualsiasi natura.
3. Per essere ammesso agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota privato di velivolo, occorre:
a) l'attestato di allievo pilota di velivolo;
b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-45