Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo III
Art. 48
Licenza di pilota di pallone libero
In vigore dal 5 feb 1989
1. La licenza di pilota di pallone libero, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:
a) svolgere su pallone libero le funzioni di pilota responsabile, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR), sulle categorie di pallone libero ad aria calda o gas;
b) trasportare passeggeri in voli non remunerati;
c) svolgere le funzioni di pilota responsabile, in attività di volo remunerata, qualora sia in possesso dell'abilitazione di istruttore di volo su pallone libero.
2. Sono esclusi compensi di qualsiasi natura per le attività consentite dal precedente comma 1, lettere a) e b).
3. Per essere ammesso gli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di pilota di pallone libero occorre avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-48