Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo III

Art. 49

Licenza di pilota di dirigibile

In vigore dal 5 feb 1989
1. La licenza di pilota di dirigibile, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere su dirigibile le funzioni di pilota responsabile, o di copilota, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR); b) trasportare passeggeri in voli non remunerati; c) svolgere le funzioni di pilota responsabile o di copilota, in attività di volo remunerata, qualora sia in possesso della abilitazione di istruttore di volo su dirigibile. 2. Sono esclusi compensi di qualsiasi natura per tutte le attività consentite dal precedente comma 1, lettera a) e b). 3. Per essere ammesso agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di pilota di dirigibile occorre avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-49

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