Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo III
Art. 50
Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo
In vigore dal 5 feb 1989
1. La licenza di pilota commerciale limitato di velivolo, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:
a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo:
b) svolgere, come attività professionale, le funzioni di:
1. pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota ed impiegati nei servizi di lavoro aereo, in voli condotti secondo le regole del volo a vista (VFR);
2) pilota di supporto per il rinnovo dell'abilitazione al volo strumentale (IFR) e nelle missioni di navigazione aerea su velivolo, quando espressamente previste dai programmi ministeriali.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota commerciale limitato di velivolo occorre:
a) essere in possesso della licenza di pilota privato di velivolo;
b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali;
OPPURE:
a) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al
conseguimento della licenza di pilota commerciale limitato di
velivolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-50