Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo III

Art. 53

Licenza di pilota di linea di velivolo

In vigore dal 5 feb 1989
1. La licenza di pilota di linea di velivolo, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo; b) svolgere, come attività professionale, le funzioni di: 1) pilota commerciale di velivolo; 2) pilota responsabile o di copilota su velivoli impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, qualunque sia l'equipaggio minimo di condotta prescritto; c) esercitare le attività consentite dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (IFR). 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota di linea di velivolo, occorre: a) essere in possesso della licenza di pilota commerciale di velivolo; b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-53

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