Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo III

Art. 57

Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione

In vigore dal 10 apr 2002
1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare a svolgere su aeromobili, come attività professionale, le funzioni di: a) controllo e messa a punto degli impianti e dei sistemi di bordo durante i voli di collaudo degli aeromobili di serie, di nuova costruzione o quando sia richiesto dai competenti organi tecnici; b) addetto al controllo di apparati/sistemi di lavoro o degli apparati di registrazione connessi con l'attività di sperimentazione. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, occorre: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39; b) aver effettuato l'addestramento teorico/pratico stabilito dai programmi ministeriali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-57

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