Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo III
Art. 57
Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione
In vigore dal 10 apr 2002
1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare a svolgere su aeromobili, come attività professionale, le funzioni di:
a) controllo e messa a punto degli impianti e dei sistemi di bordo durante i voli di collaudo degli aeromobili di serie, di nuova costruzione o quando sia richiesto dai competenti organi tecnici;
b) addetto al controllo di apparati/sistemi di lavoro o degli apparati di registrazione connessi con l'attività di sperimentazione.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, occorre:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39;
b) aver effettuato l'addestramento teorico/pratico stabilito dai programmi ministeriali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-57