Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo III

Art. 61

Attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili

In vigore dal 5 feb 1989
(Attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili) 1. L'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza, salvo quanto stabilito dall', comma 5, autorizza il titolare: a) a svolgere, come attività professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, secondo le norme di impiego ministeriali le seguenti funzioni: 1) compiti di pronto soccorso; 2) impiegare, in caso di emergenza, gli idonei mezzi esistenti a bordo; 3) predisporre ed, eventualmente, effettuare l'evacuazione dell'aeromobile. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento dell'attestato, occorre: a) aver svolto, come allievo addetto al servizio di pronto soccorso e di emergenza, almeno 100 ore di volo secondo le modalità prescritte dai programmi ministeriali; b) avere seguito uno specifico corso d'addestramento in conformità ai programmi ministeriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-61

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