Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 66
Abilitazioni al lancio di paracadutisti
In vigore dal 5 feb 1989
1. L'abilitazione al lancio di paracadutisti autorizza il titolare, entro i limiti delle abilitazioni possedute, a pilotare aeromobili dai quali vengono effettuati lanci di paracadutisti secondo la specifica tecnica d'impiego.
2. Sono previste tre distinte abilitazioni per categoria d'aeromobile:
a) velivolo;
b) elicottero;
c) pallone o dirigibile.
3. Per ottenere una delle abilitazioni indicate nel precedente comma 2, occorre:
a) essere titolare della licenza di pilota relativa alla categoria per la quale l'abilitazione e richiesta;
b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-66