Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 67
Abilitazioni all'uso di aviosuperfici
In vigore dal 5 feb 1989
1. L'abilitazione all'uso di aviosuperfici autorizza il titolare ad operare su aviosuperfici in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato in relazione allo specifico addestramento effettuato.
2. L'abilitazione all'uso di aviosuperfici puòessere rilasciata con la limitazione ad operare esclusivamente su aviosuperfici in pendenza.
3. L'uso delle aviosuperfici diverse da quelle in pendenza e a fondo innevato o ghiacciato è consentito senza alcunaabilitazione, con l'osservanza delle norme tecniche ministeriali, che disciplinano l'attività nelle predette aree.
4. Per ottenere la suddetta abilitazione occorre:
a) una licenza di pilota di velivolo;
b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-67