Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 62
Abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili
In vigore dal 5 feb 1989
1. L'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili autorizza il titolare all'impiego degli apparati riceventi e trasmittenti in radiotelefonia, installati su qualsiasi aeromobile.
2. Essa si ottiene superando le specifiche prove previste dai programmi ministeriali per i vari tipi di licenze aeronautiche; può essere rilasciata in lingua italiana, per voli entro il territorio nazionale, oppure in lingua inglese per voli entro ed al di fuori del territorio nazionale.
3. Coloro che conseguano una licenza aeronautica per la quale abbiano dovuto superare una specifica prova teorico/pratica in materia di radiotelefonia per aeromobili, sono esonerati dagli esami previsti per il certificato di cui all'art. 341 - lettera e 2) - del Codice postale, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
4. I programmi delle prove teorico-pratiche, che devono essere conformi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti d'intesa con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
5. I titolari del certificato di radiotelefonia per aeromobili, rilasciato dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni ai sensi dell'art. 341 - lettera e 2) - del Codice postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno diritto ad ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 senza sostenere alcun esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-62