Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo III
Art. 59
Licenza di paracadutista
In vigore dal 5 feb 1989
1. La licenza di paracadutista, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare:
a) ad effettuare attività di lancio da aeromobili;
b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilità, quale risulta definita dai programmi ministeriali.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di paracadutista, occorre:
a) aver effettuato i lanci prescritti dai programmi ministeriali;
b) aver superato, presso una scuola di paracadutismo, uno specifico corso di addestramento in conformità ai programmi ministeriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-59