Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 64
Abilitazione al motoaliante
In vigore dal 5 feb 1989
1. L'abilitazione al motoaliante autorizza il titolare a pilotare aeromobili definiti motoalianti dal competente organo tecnico.
2. Per ottenere l'abilitazione al motoaliante, occorre:
a) essere titolare di una licenza di pilota di velivolo o della licenza di pilota d'aliante;
b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-64