Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo III
Art. 56
Licenza di tecnico di volo
In vigore dal 10 apr 2002
1. La licenza di tecnico di volo, salvo quanto stabilito dall', comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a:
a) svolgere, come attività professionale, le funzioni di addetto all'impiego degli impianti ed al controllo degli apparati motore di bordo in conformità alle procedure normali, anormali e di emergenza previste dal manuale d'impiego dell'aeromobile;
b) effettuare rilevazione dati ed analisi varie.
2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di tecnico di volo occorre:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39;
b) aver svolto come allievo nelle mansioni proprie del tecnico di volo, la prescritta attività di volo;
c) aver effettuato l'addestramento teorico/pratico stabilito dai programmi ministeriali, comprensivo dell'istruzione per l'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-56