Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo III

Art. 51

Licenza di pilota commerciale di velivolo

In vigore dal 10 apr 2002
1. La licenza di pilota commerciale di velivolo, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo; b) svolgere, come attività professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonché in quello di lavoro aereo, le funzioni di; 1) pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota; 2) copilota su velivoli, per la cui condotta sia prescritto più di un pilota; c) esercitare le attività consentite dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (IFR). 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo, occorre: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39; b) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo; c) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo strumentale (IFR); OPPURE: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39; b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che all'art. 51, comma 2, lettera b) del presente decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure la licenza di pilota privato di velivolo;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-51

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