Art. 51 · Licenza di pilota commerciale di velivolo
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo III

Art. 51

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Licenza di pilota commerciale di velivolo

In vigore dal 10 apr 2002
1. La licenza di pilota commerciale di velivolo, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo; b) svolgere, come attività professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonché in quello di lavoro aereo, le funzioni di; 1) pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota; 2) copilota su velivoli, per la cui condotta sia prescritto più di un pilota; c) esercitare le attività consentite dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (IFR). 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo, occorre: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39; b) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo; c) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo strumentale (IFR); OPPURE: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39; b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che all'art. 51, comma 2, lettera b) del presente decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure la licenza di pilota privato di velivolo;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-51