Art. 66 · Abilitazioni al lancio di paracadutisti
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 66

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Abilitazioni al lancio di paracadutisti

In vigore dal 5 feb 1989
1. L'abilitazione al lancio di paracadutisti autorizza il titolare, entro i limiti delle abilitazioni possedute, a pilotare aeromobili dai quali vengono effettuati lanci di paracadutisti secondo la specifica tecnica d'impiego. 2. Sono previste tre distinte abilitazioni per categoria d'aeromobile: a) velivolo; b) elicottero; c) pallone o dirigibile. 3. Per ottenere una delle abilitazioni indicate nel precedente comma 2, occorre: a) essere titolare della licenza di pilota relativa alla categoria per la quale l'abilitazione e richiesta; b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-66