Titolo III
Art. 12
Profili professionali
In vigore dal 12 lug 1987
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate per ciascuna azienda ed amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non ancora provveduto, i profili professionali secondo le previsioni e le modalità di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Dette procedure dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1987.
2. In relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi, i profili professionali ed i relativi contenuti possono essere modificati nell'ambito delle declaratorie di legge delle rispettive qualifiche funzionali o categorie o equipollenti.
3. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui al precedente titolo I potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.
4. Le singole aziende individuano, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al precedente comma, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall' della legge 29 marzo 1983, n. 93.
5. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.
6. È fatto salvo comunque quanto previsto dalla normativa speciale vigente, nelle materie del presente articolo, per le singole aziende ed amministrazioni autonome.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-12