Titolo III
Art. 15
Mobilità all'interno della singola azienda o settore
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le aziende o settori dopo averla verificata in sede di accordo decentrato per azienda a livello centrale e territoriale, porteranno a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.
2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale o altri atti amministrativi, almeno una volta all'anno.
3. La graduatoria degli aspiranti è formata tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) condizioni di famiglia;
b) eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;
c) servizio già prestato in sedi disagiate;
d) anzianità di servizio;
e) anzianità di sede di provenienza;
f) altri requisiti da individuare a livello di contrattazione aziendale.
4. Le aziende o settori provvedono a concordare con le organizzazioni sindacali tempi e modi per l'attuazione dei trasferimenti.
5. In sede di contrattazione decentrata per azienda a livello centrale sono definiti i criteri ed i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, o con altri atti amministrativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-15