Titolo III

Art. 15

Mobilità all'interno della singola azienda o settore

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le aziende o settori dopo averla verificata in sede di accordo decentrato per azienda a livello centrale e territoriale, porteranno a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento. 2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale o altri atti amministrativi, almeno una volta all'anno. 3. La graduatoria degli aspiranti è formata tenendo conto dei seguenti requisiti: a) condizioni di famiglia; b) eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; c) servizio già prestato in sedi disagiate; d) anzianità di servizio; e) anzianità di sede di provenienza; f) altri requisiti da individuare a livello di contrattazione aziendale. 4. Le aziende o settori provvedono a concordare con le organizzazioni sindacali tempi e modi per l'attuazione dei trasferimenti. 5. In sede di contrattazione decentrata per azienda a livello centrale sono definiti i criteri ed i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, o con altri atti amministrativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-15

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