Titolo IV
Art. 20
Progetti finalizzati occupazionali
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali di cui all', predispongono progetti speciali occupazionali finalizzati agli obiettivi previsti dal primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986.
2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire, le professionalità occorrenti distinte per profilo professionale, la quantità di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonché il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.
3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno unitamente ai piani previsti al precedente , le indicazioni richieste dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.
4. Per il trattamento economico del personale utilizzato si fa riferimento al disposto di cui al quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-20