Titolo V
Art. 23
Visite mediche di controllo
In vigore dal 12 lug 1987
1. Fermo restando quanto previsto dall' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.
2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione è portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
3. Il dipendente che fa domanda di riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio, deve dichiarare che la malattia che ha determinato la infermità è insorta nei sei mesi precedenti la data della domanda. A tal fine correda la stessa di idonea documentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-23