Titolo VI
Art. 27
Informazione
In vigore dal 12 lug 1987
1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro ed alla efficienza dei servizi, il Dipartimento della funzione pubblica e le singole aziende assicurano rispettivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata, una preventiva costante e tempestiva informazione, anche a livello di strutture periferiche, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.
2. L'informazione sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre e sui programmi degli investimenti avviene solo a livello aziendale.
3. Sulle materie che precedono gli organi competenti delle singole aziende informano le organizzazioni sindacali nazionali di settore attraverso riunioni a carattere semestrale sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro attività.
4. Con pari periodicità sono fornite le informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata a livello territoriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-27