Titolo VI
Art. 31
Attività culturali ricreative ed assistenziali
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle aziende o settori od unità amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori in conformità di quanto disposto dall' della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Per l'attuazione delle predette attività le aziende o settori possono iscrivere in bilancio appositi stanziamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-31