Titolo VI
Art. 33
Garanzie nelle procedure disciplinari
In vigore dal 12 lug 1987
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-33