Titolo VI

Art. 33

Garanzie nelle procedure disciplinari

In vigore dal 12 lug 1987
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-33

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